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CONSORZIO FORESTALE
alta valle brembana
REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
ANNO 2006
Art. 1 Oggetto del
regolamento
Il presente regolamento,
in attuazione dell’art. 2 della L. R. n° 24 del 23.06.1997, disciplina,
per l’anno 2006, la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che
crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni di Mezzoldo, Piazzatorre e
Piazzolo, soci del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana e dei Comuni di
Averara, Cassiglio, Cusio, Olmo al Brembo, Ornica, Santa Brigida e
Valtorta che, mediante apposita convenzione, hanno affidato il servizio di
gestione della regolamentazione della raccolta funghi per i loro territori
amministrativi al Consorzio Forestale Alta Valle Brembana.
Art. 2 Tipologie di
raccoglitori
In relazione al regime
autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi,
sono considerate le seguenti tipologie di raccoglitori:
-residenti: i cittadini iscritti nei registri dell’anagrafe dei comuni di cui all’art.
1 ed i cittadini residenti nei Comuni di Lenna e Piazza Brembana, soci del
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana;
-villeggianti:
proprietari o affittuari
(e relativo nucleo familiare) di seconde case nei Comuni di cui all’art.1
e nei Comuni di Lenna e Piazza Brembana; ospiti che soggiornino per un
periodo di almeno 10 giorni consecutivi presso strutture ricettive
(alberghi, pensioni, rifugi gestiti, bed & breakfast, agriturismi,
campeggi) nei Comuni di cui all’art.1 e nei Comuni di Lenna e Piazza
Brembana;
-proprietari forestali:
cittadini, residenti e
non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai
sensi della L.R. 27/2004, con esclusione di enti pubblici e proprietà
collettive, limitatamente alla proprietà; ad essi sono equiparati il
coniuge ed i figli;
-altri:
cittadini che non compaiono nelle precedenti categorie.
Art. 3 Modalità e
limitazioni di raccolta
La raccolta dei funghi è
consentita secondo le seguenti modalità:
a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b) la raccolta è consentita dall’alba al tramonto;
c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore
in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un
unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di
Armillaria mellea (chiodino);
d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il
quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza
l’impiego di alcun mezzo ausiliario, fatta salva l’asportazione dei corpi
fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del
gambo;
f) è obbligatorio l’utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con
suola antiscivolo;
g) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi
riconosciuti eduli; non sussiste l’obbligo di pulitura per gli esemplari
da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali
esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
h) il trasporto deve essere effettuato mediante raccoglitori idonei a
favorire la dispersione delle spore durante il trasporto ed atti a
consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi. È
vietato l’uso di contenitori in plastica per il trasporto;
i) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili
destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ad
opera dei proprietari;
j) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, finché non
siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
k) è vietata la raccolta
di ovuli chiusi di Amanita caesarea (ovulo buono);
l) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
m) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato
radicale della vegetazione; è altresì vietata la raccolta, l’asportazione
e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in
genere;
n) per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando siano manifeste
le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione
delle specie di appartenenza;
Art. 4 Permessi e ambiti di
raccolta
Nei territori dei comuni
di cui all’art. 1 del presente regolamento, nel periodo 1 giugno – 30
novembre, la raccolta dei funghi è consentita mediante il rilascio di
appositi permessi di raccolta, sotto forma di tesserino giornaliero,
settimanale o stagionale.
Nei restanti periodi dell’anno la raccolta è consentita senza appositi
permessi, comunque nel rispetto delle disposizioni della L.R. 24/1997.
Il tesserino è obbligatorio, unitamente ad un documento d’identità valido,
per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta dei funghi, fatta
eccezione per i minori di 10 anni accompagnati da un adulto munito di
regolare permesso e per le persone che abbiano compiuto i 75 anni di età,
munite di documento di identità valido.
I proprietari di terreni boscati che esercitino la raccolta dei funghi
epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento
di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.
I tesserini giornalieri e settimanali
possono essere acquistati
presso i seguenti rivenditori autorizzati:
- direttamente presso il
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, presso le sedi dei Comuni di cui
all’art. 1, presso gli esercizi convenzionati presenti sui territori dei
Comuni medesimi;
- mediante versamento con
bollettino postale sul conto corrente postale
n°64398647 intestato al
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana. All’atto del versamento è
obbligatorio indicare sul bollettino la seguente causale “permesso
giornaliero raccolta funghi 2006 oppure permesso settimanale raccolta
funghi 2006”;
Il tesserino giornaliero
ha validità giornaliera ed esclusivamente per il giorno indicato con
timbro-datario dal rivenditore autorizzato; le generalità del raccoglitore
vanno indicate, a cura del raccoglitore, obbligatoriamente, con penna
indelebile, nell’apposito spazio presente sul tesserino.
Il versamento postale per il tesserino giornaliero ha validità giornaliera
ed esclusivamente per il giorno successivo alla data di versamento
postale.
Il tesserino settimanale ha validità settimanale (7 giorni consecutivi) ed
è valido a partire dal giorno indicato con timbro-datario dal rivenditore
autorizzato.
Il versamento postale per il tesserino settimanale ha validità settimanale
ed esclusivamente per i 7 giorni consecutivi a partire dal giorno
successivo al versamento postale.
Il tesserino stagionale può essere acquistato
presso il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana o presso le sedi
comunali dei Comuni di cui all’art. 1.
Il tesserino stagionale ha validità stagionale (1 giugno – 30 novembre), è
personale e non cedibile a terzi anche se familiari;
Per qualunque tipologia di raccoglitore di cui all’art. 2, con esclusione
dei “proprietari forestali”, la richiesta del tesserino stagionale dovrà
essere accompagnata da:
- autocertificazione
(su apposito modulo predisposto dal Consorzio Forestale AVB) attestante:
generalità ed indirizzo del richiedente, appartenenza ad una delle
categorie di raccoglitori definite dall’art. 2 del regolamento;
- ricevuta attestante il
versamento su conto corrente postale
n°64398647 intestato al Consorzio
Forestale Alta Valle Brembana, recante la causale “permesso stagionale
raccolta funghi 2006”.
In alternativa al versamento su c/c postale sarà possibile effettuare il
pagamento in contanti presso il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana o
presso le sedi comunali;
- per la
categoria “villeggianti” ospiti di strutture ricettive, certificazione che
attesti il soggiorno per almeno 10 giorni consecutivi, rilasciata dalla
struttura ricettiva medesima.
In caso di smarrimento o
deterioramento del tesserino stagionale sarà possibile ottenere un
duplicato dietro versamento di Euro 5,00 e riconsegna del documento
deteriorato o dichiarazione di smarrimento su modulo predisposto dal
Consorzio Forestale AVB.
Tesserino stagionale, biglietto giornaliero o settimanale o ricevuta di
versamento postale per il permesso giornaliero o settimanale sono
obbligatori per chiunque intenda procedere alla raccolta funghi.
Al fine del controllo da parte degli agenti preposti, il raccoglitore sarà
tenuto ad esibire il tesserino giornaliero o la ricevuta di versamento
postale del giornaliero oppure il tesserino settimanale o la ricevuta di
versamento postale del settimanale oppure il tesserino stagionale +
ricevuta di versamento per il tesserino stagionale e un documento di
identità valido.
Art. 5 Costo dei permessi di
raccolta
I costi dei permessi stagionali,
in relazione alle tipologie di raccoglitore, per l’anno 2006, sono i
seguenti:
§
residenti:
permesso stagionale valido per tutto il
territorio dei comuni di cui all’art. 1:
Euro 10
§
villeggianti:
permesso stagionale valido per tutto il
territorio dei comuni di cui all’art.1
Euro 30
§
altri:
permesso stagionale valido per tutto il
territorio dei comuni di cui all’art. 1
Euro 90
Il costo del
tesserino giornaliero
valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art. 1 è di
Euro
8.
Il costo del
tesserino settimanale
valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art. 1 è di
Euro
45.
Il permesso stagionale è rilasciato gratuitamente ai portatori di handicap
(legge n° 104 del 05.02.92) e disabili che, unitamente alla richiesta di
rilascio, devono presentare apposita certificazione richiamante l’art. 4
della citata legge e rilasciata dalle ASL di appartenenza; la raccolta è
altresì gratuita per raccoglitori per motivi di studio in possesso
dell’attestato di cui al D.M. 686/96.
Art. 6 Destinazione degli
introiti
I proventi derivanti dalla gestione per
l’anno 2006 del presente regolamento saranno introitati dal Consorzio
Forestale Alta Valle Brembana.
La destinazione e l’utilizzo di tali proventi saranno definiti a
consuntivo nell’anno successivo, nel rispetto delle finalità
prioritariamente individuate all’art. 10 della L.R. 24/1997, sulla base
dei criteri di riparto, di destinazione e di utilizzo approvati in sede di
convenzione, di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Art. 7 Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione e sul rispetto del presente regolamento è
esercitata dai soggetti di cui all’art. 18 della L.R. 24/97; in
particolare è affidata agli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale dello
Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale
montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R.
28.02.05 n. 09 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica” ed ai dipendenti del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana,
della Regione Lombardia, della Provincia, dei Comuni, della Comunità
Montana e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di
polizia giudiziaria.
Art. 8 Sanzioni
Le violazioni agli artt. 3 e 4 del presente
regolamento, di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 24/97, sono sanzionate, in
conformità con quanto disposto dall’art. 9 della suddetta legge regionale,
con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 51,00, oltre, se
dovuto, al pagamento dell’autorizzazione giornaliera, ed alla confisca dei
funghi raccolti.
La reiterazione, accertata con violazione, nel corso dello stesso anno
solare, della raccolta di un quantitativo superiore al limite massimo
consentito e/o l’uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle
prescrizioni di legge, comporta la revoca dell’autorizzazione alla
raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino autorizzativo e
l’impossibilità di ottenere il rilascio di ulteriore tesserino per l’anno
in corso.
La violazione dell’art. 3 lettera f) del presente regolamento è sanzionata
con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento
entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dei Comuni di
cui all’art. 1.
Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla
Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Brembana, ai comandi
locali del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 10 Norme di rinvio
Al fine dell’applicazione
del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente
indicato si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n° 352 e della
Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 24.
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